La legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di:
- migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana;
- tutelare il patrimonio naturale e ambientale;
- ridurre gli effetti negativi della mobilita’ in relazione alla salute e al consumo di suolo;
- valorizzare il territorio e i beni culturali;
- accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.
La bicicletta attore protagonista della mobilità
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, svilupperanno la mobilità ciclistica e le necessarie infrastrutture di rete per rendere la bicicletta componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale, in modo da pervenire a un sistema generale integrato della mobilità, sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
Cambiano i principi e le finalità del Codice della Strada.
La Legge modifica l’articolo 1 del Codice della Strada, in materia di Principi generali introducendo la mobilità sostenibile e la promozione dell’uso della bicicletta.
In particolare:
“Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile perseguendo gli obiettivi di … migliorare la fluidità della circolazione e promuovere l’uso dei velocipedi” [ _rif. art.1, comma 2_ ].




